Art. 12.
    A  sensi  dell'art. 10,  comma  1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675  e  successive modificazioni ed integrazioni, i dati personale
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti presso l'Universita' degli
studi  dell'Insubria  e  trattati  per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
    Qualora  dal  controllo  dovesse  emergere la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  lo  scrivente  decade  dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art. 26  della legge 4 gennaio 1968,
n. 15,  in  materia  di  sanzioni  penali.  Qualora l'interessato non
intenda   o   non  sia  in  grado  di  ricorrere  alla  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da  questo  Ateneo  su  indicazione  da  parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.