Art. 12. A sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personale forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, lo scrivente decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.