Art. 9.
    L'art. 9  del  bando  citato in premessa e' cosi' sostituito: "La
graduatoria  di  merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 8.   Sono   dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nelle  graduatorie  di  merito,  formate  sulla  base  del  punteggio
riportato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli".
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  di  cui  a  precedente art. 5, del
punteggio  conseguito  nella valutazione dei titoli e della votazione
conseguita nel colloquio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   e'   approvata   dalla  Direttore  amministrativo  ed  e'
pubblicata all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede
di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
    L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita' di utilizzare le
graduatorie  di  merito,  per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi  dalla  data di approvazione delle stesse, al fine di costituire
ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.