Art. 10.
    L'art. 10  del decreto direttoriale n. 1056 del 29 dicembre 1999,
e'   cosi'   sostituito:   "Il  vincitore  sara'  invitato,  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare, entro dieci giorni
dal  ricevimento  della  suddetta ed in conformita' a quanto previsto
dal   C.C.N.L.  dei  dipendenti  del  comparto  dell'universita'  del
21 maggio   1996,   il   contratto  di  lavoro  individuale  a  tempo
indeterminato per l'assunzione in prova".
    Il  vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
    Entro  il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore   del   concorso   pubblico  dovra'  produrre  la  seguente
documentazione:
      1) dichiarazione  resa  ai  sensi  degli artt.2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  15  e  delIart. 1  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) titolo di studio;
        i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti rapporti di impiego (art. 1, lett. g) del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
    A  termine  dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   3 maggio  1957,  n. 686,  gli
appartenenti  al  personale  statale  di  ruolo devono presentare nel
termine  sopra  indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la  dichiarazione di cui al punto 1, lett. h), per quanto riguarda il
titolo  di  studio  e  sono esonerati dalla presentazione degli altri
documenti  di rito. In sostituzione della copia integrale dello stato
matricolare,   i   vincitori  potranno  presentare  la  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione,  cosi' come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora  dal  controllo  dovesse  emergere la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  lo  scrivente  decade  dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art. 26, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15,  in  materia  di  sanzioni  penali.  Qualora l'interessato non
intenda   o   non  sia  in  grado  di  ricorrere  alla  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da  questo  Ateneo  su  indicazione  da  parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.