Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    L'art. 6  del  bando di concorso decreto direttoriale n. 1056 del
29 dicembre  1999,  e'  cosi' sostituito: "Conseguono l'ammissione al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente".
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai  titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. l
titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5;
      b) anzianita'   di   servizio  prestata  presso  universita'  e
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 10; per anno o
frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1.
    A  tale  anzianita'  di  servizio  va  equiparato  il  periodo di
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e  di  rafferma  prestati  presso  le  Forze  Armate  e nell'Arma dei
Carabinieri,  ai  sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Ai fini
della   valutazione   dovra'   essere   prodotta   copia  del  foglio
matricolare,   ai  sensi  dell'art. 22,  ultimo  comma,  della  legge
n. 958/1986;
      c) incarichi  svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
universita'  pubbliche amministrazioni: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 7;
      d) pubblicazioni  scientifiche:  punteggio  massimo complessivo
attribuibile  punti  3;  per  ciascun  lavoro  in qualita' di autore,
secondo  l'attinenza  con  il posto messo a concorso massimo punti 1;
per  ciascun  lavoro  in  qualita'  di  coautore o partecipante e per
ciascuna  comunicazione  a  convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso massimo punti 0,50.
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla Procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto   la   propria  responsabilita',  ai  sensi  dell'art. 4  legge
4 gennaio 1968, n. 15.
    Delle  pubblicazioni  redatte in collaborazione con altri saranno
valutate   soltanto   le   parti   attribuibili   al   candidato   se
effettivamente evidenziate;
      e) attestati  di  qualificazione: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 5:
        attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza
a   corsi  di  formazione  professionale,  organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,50;
        attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza
a   corsi  di  formazione  professionale,  organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in  materia  attinente  al  posto messo a concorso,
senza esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,25.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale;
oppure
      b) in copia conforme;
oppure
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure, rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di  conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non verranno prese in considerazione le domande e relativi titoli
che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.