Art. 6. Ammissione al colloquio L'art. 6 del bando di concorso decreto direttoriale n. 1056 del 29 dicembre 1999, e' cosi' sostituito: "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente". I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. l titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti: a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5; b) anzianita' di servizio prestata presso universita' e pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 10; per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1. A tale anzianita' di servizio va equiparato il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Ai fini della valutazione dovra' essere prodotta copia del foglio matricolare, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 958/1986; c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' pubbliche amministrazioni: punteggio massimo complessivo attribuibile punti 7; d) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo complessivo attribuibile punti 3; per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 1; per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 0,50. Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa (consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15. Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se effettivamente evidenziate; e) attestati di qualificazione: punteggio massimo complessivo attribuibile punti 5: attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con superamento di esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,50; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, senza esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,25. Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale; oppure b) in copia conforme; oppure c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all'originale; oppure, rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non verranno prese in considerazione le domande e relativi titoli che non perverranno nel termine stabilito dal bando. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.