Art. 9.
    L'art. 9  del  bando  citato in premessa e' cosi' sostituito: "La
graduatoria  di  merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 8".
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
    La  votazione  complessiva  e' data dalla somma della media delle
prove  scritte, del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli
e della votazione ottenuta nel colloquio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  approvata  dall'autorita'  competente ed e' pubblicata
all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
    L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita' di utilizzare le
graduatorie  di  merito,  per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi  dalla  data di approvazione delle stesse, al fine di costituire
ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.