Art. 7.
    Il   direttore   competente   provvede  a  comunicare  a  ciascun
concorrente  l'esito  della  selezione  restituendogli, nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
      1) certificato di laurea;
      2)    dichiarazione    di    accettazione    del   responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca;
      4) elenco dei titoli presentati;
      5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
      6) curriculum "vitae e studiorum".
    Coloro  che  risultino  vincitori  della borsa e non diano inizio
agli  studi  e  alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
    Il   Consiglio   nazionale   delle  ricerche  non  assume  alcuna
responsabilita' sia in caso di eventuale dispersione di comunicazione
da  parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione
dei  dati  anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure
da  mancata  o  tardiva  comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.