Art. 3. Coloro che intendono partecipare alla predetta selezione dovranno presentarsi presso il consiglio nazionale delle ricerche - istituto sull'inquinamento atmosferico area della ricerca di Roma, via Salaria, km 29,300 - Monterotondo stazione - Roma, il giorno 1° giugno 2000, alle ore 9. Qualora dovesse risultare un elevato numero di partecipanti, la commissione esaminatrice si riserva la facolta' di effettuare nei giorni successivi l'esame colloquio previsto dall'art. 2 del presente avviso. I candidati, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, dovranno presentare direttamente alla commissione esaminatrice, nel luogo e nell'ora sopra indicati, una domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione. Alla domanda devono essere allegati: a) curriculum firmato (cinque copie) contenente, in particolare, l'elenco dettagliato di tutti i titoli accademici, professionali e di servizio che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione, con le modalita' di cui al successivo comma; b) una descrizione sintetica dell'attivita' di ricerca svolta nonche' l'elenco di tutte le pubblicazioni del candidato stesso. I titoli e le pubblicazioni devono essere in possesso del candidato alla data di scadenza del termine stabilito al comma 1 per la presentazione della domanda. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli della validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati. Non e' consentito il riferimento a titoli, altri documenti o pubblicazioni presentati presso il Consiglio nazionale delle ricerche o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Le pubblicazioni allegate alla domanda devono essere presentate in originale, copia autenticata o dichiarazione di conformita' all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa sono presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione deve indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale o tradotte, se in lingua diversa, in italiano o inglese. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tutti i titoli accademici professionali e di servizio allegati alla domanda devono essere prodotti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autocertificazione. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le autocertificazioni previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1988). I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il Consiglio nazionale delle ricerche potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la selezione deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il Consiglio nazionale delle ricerche non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.