IL DIRETTORE GENERALE Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1964, n 48, concernente l'istituzione del collegio "Francesco Morosini"; Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente l'approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma della succitata legge 11 luglio 1986, n. 545 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sopracitata, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto 9 febbraio 2000, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2000 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle Scuole militari; Ritenuta l'esigenza di indire per l'anno scolastico 2000/2001, nelle more dell'approvazione del decreto interministeriale concernente il regolamento della Scuola navale militare "F. Morosini", un concorso per l'ammissione di allievi al predetto istituto; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2000/2001 e' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di settantadue allievi alla Scuola navale militare "F. Morosini" di Venezia con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi: 1° anno del liceo classico: posti 24; 3° anno del liceo scientifico: posti 48. 2. Per i giovani stranieri di sesso maschile sono inoltre dispo-nibili: un posto per il 1° anno del liceo classico; due posti per il 3° anno del liceo scientifico. 3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi di cui al precedente comma 1, il 50% e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande siano: orfani di guerra (o equiparati); orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 4. I posti di cui ai precedenti commi 2 e 3, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle rispettive suindicate categorie, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.