Art. 11. Ordinamento degli studi 1. La Scuola navale militare "F. Morosini" con sede in Venezia e' un istituto di formazione posto alle dipendenze dello Stato maggiore della Marina, parificato alla scuola media secondaria di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed effettuano addestramento di tipo militare, attivita' sportiva e d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare. 2. I corsi di studio seguiti presso i licei "G. B. Benedetti" e "M. Polo" di Venezia annessi alla Scuola navale militare, sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre anni di liceo scientifico. I suddetti corsi continueranno anche dopo l'approvazione del decreto interministeriale che dovra' regolare il nuovo assetto della Scuola navale militare e la relativa autonomia amministrativa. Il comandante assumera' le funzioni di preside riferendo, per le questioni didattiche, al provveditore agli studi di Venezia. Pertanto, i programmi svolti presso la Scuola navale militare sono, e permarranno, quelli fissati dal Ministero della pubblica istruzione per i licei classici e scientifici; l'insegnamento e' affidato a professori dei sopracitati licei distaccati presso la Scuola navale militare stessa, fino al momento dell'approvazione del succitato decreto interministeriale e, successivamente, ai professori che supereranno il previsto concorso a cattedre. 3. Presso la Scuola navale militare sono istituite le sole cattedre di inglese e francese; qualora per una delle suddette lingue non fosse raggiunto il numero minimo di frequentatori prescritto dalle norme in vigore, i giovani possono fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento della Scuola navale militare. Tali norme valgono anche per gli allievi che nei primi due anni di liceo abbiano frequentato corsi di lingue straniere diverse da quelle sopracitate; alla fine dell'anno scolastico essi dovranno sostenere il previsto esame integrativo. 4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare, il comando, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, ha facolta' di ammettere gli allievi respinti alla ripetizione di non piu' di una classe. Altrimenti essi cessano di appartenere alla Scuola navale militare. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che dovra' regolare il nuovo assetto della Scuola navale militare gli allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Pertanto, gli allievi giudicati non idonei sotto i predetti profili saranno dimessi dalla Scuola navale militare. 6. Gli allievi dell'ultimo anno di corso che stiano per conseguire il diploma di maturita' classica o scientifica, qualora lo desiderino, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale di Livorno, usufruendo delle riserve di posti di cui all'articolo 16, della legge 18 febbraio 1964, n. 48.