Art. 11.

                       Ordinamento degli studi

    1. La Scuola navale militare "F. Morosini" con sede in Venezia e'
un  istituto di formazione posto alle dipendenze dello Stato maggiore
della  Marina,  parificato  alla  scuola  media secondaria di secondo
grado,  che  persegue  lo  scopo di istruire i giovani e suscitare in
essi  l'interesse  alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad
essa  connesse.  A  tal  fine  gli allievi seguono corsi di studio ed
effettuano  addestramento  di  tipo  militare,  attivita'  sportiva e
d'istruzione  marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita' aeronavali e
subacquee della Marina militare.
    2.  I  corsi di studio seguiti presso i licei "G. B. Benedetti" e
"M. Polo"  di  Venezia  annessi  alla Scuola navale militare, sono di
ordine  classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti  per  l'intero  corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni di liceo scientifico.
    I  suddetti  corsi  continueranno  anche  dopo l'approvazione del
decreto  interministeriale che dovra' regolare il nuovo assetto della
Scuola  navale  militare  e  la relativa autonomia amministrativa. Il
comandante  assumera'  le  funzioni  di  preside  riferendo,  per  le
questioni didattiche, al provveditore agli studi di Venezia.
    Pertanto,  i  programmi  svolti  presso la Scuola navale militare
sono,  e  permarranno,  quelli  fissati  dal Ministero della pubblica
istruzione  per  i  licei  classici  e scientifici; l'insegnamento e'
affidato  a  professori  dei  sopracitati  licei distaccati presso la
Scuola  navale militare stessa, fino al momento dell'approvazione del
succitato decreto interministeriale e, successivamente, ai professori
che supereranno il previsto concorso a cattedre.
    3.  Presso  la  Scuola  navale  militare  sono  istituite le sole
cattedre di inglese e francese; qualora per una delle suddette lingue
non  fosse  raggiunto  il  numero  minimo di frequentatori prescritto
dalle  norme in vigore, i giovani possono fare domanda di proseguire,
privatamente  ed  a  proprie  spese,  lo  studio  della  lingua  gia'
iniziata, purche' gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel
rispetto  degli orari e del regolamento della Scuola navale militare.
Tali  norme  valgono  anche per gli allievi che nei primi due anni di
liceo abbiano frequentato corsi di lingue straniere diverse da quelle
sopracitate;  alla  fine dell'anno scolastico essi dovranno sostenere
il previsto esame integrativo.
    4.  Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare,
il  comando,  previa  autorizzazione  della Direzione generale per il
personale  militare,  ha  facolta'  di ammettere gli allievi respinti
alla  ripetizione  di non piu' di una classe. Altrimenti essi cessano
di appartenere alla Scuola navale militare.
    5.  Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
che dovra' regolare il nuovo assetto della Scuola navale militare gli
allievi  saranno  giudicati  anche  sotto  l'aspetto della disciplina
militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle
qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare.
    Pertanto,  gli  allievi  giudicati  non  idonei  sotto i predetti
profili saranno dimessi dalla Scuola navale militare.
    6.   Gli  allievi  dell'ultimo  anno  di  corso  che  stiano  per
conseguire il diploma di maturita' classica o scientifica, qualora lo
desiderino, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso
per   l'ammissione   ai   corsi  dell'Accademia  navale  di  Livorno,
usufruendo delle riserve di posti di cui all'articolo 16, della legge
18 febbraio 1964, n. 48.