Art. 12. Arruolamento e obblighi di servizio 1. Alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che definira' lo stato giuridico di allievo della Scuola navale i concorrenti che intendano proseguire gli studi dovranno sottoscrivere l'accettazione del nuovo status giuridico a partire dal compimento del 16° anno d'eta' e contrarre uno speciale arruolamento volontario a completamento del periodo utile al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potranno essere contratte successive rafferme di durata non superiore ad un anno. Il periodo di ferma di cui al presente comma non potra' essere considerato valido ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva. 2. Durante l'intera ferma gli allievi saranno equiparati ai "comuni di 2ª classe" ed il trattamento economico sara' quello previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni. 3. Gli allievi che all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della Scuola Navale non vorranno assoggettarsi all'arruolamento previsto dal precedente comma 1 saranno dimessi d'autorita' dall'istituto.