Art. 12.

                 Arruolamento e obblighi di servizio

    1.  Alla  data di entrata in vigore del decreto interministeriale
che  definira'  lo  stato  giuridico di allievo della Scuola navale i
concorrenti che intendano proseguire gli studi dovranno sottoscrivere
l'accettazione  del  nuovo  status giuridico a partire dal compimento
del  16° anno d'eta' e contrarre uno speciale arruolamento volontario
a  completamento  del  periodo  utile  al conseguimento del titolo di
studio  previsto.  A  tal  fine  potranno essere contratte successive
rafferme  di  durata non superiore ad un anno. Il periodo di ferma di
cui  al  presente  comma non potra' essere considerato valido ai fini
dell'espletamento degli obblighi di leva.
    2.  Durante  l'intera  ferma  gli  allievi  saranno equiparati ai
"comuni  di  2ª  classe"  ed  il  trattamento  economico sara' quello
previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
successive modificazioni.
    3.  Gli  allievi  che all'entrata in vigore del nuovo ordinamento
della  Scuola  Navale  non  vorranno  assoggettarsi  all'arruolamento
previsto   dal   precedente   comma  1  saranno  dimessi  d'autorita'
dall'istituto.