Art. 13.

                    Spese a carico delle famiglie

    1.   Fino   alla   data   di   entrata   in  vigore  del  decreto
interministeriale  che riordinera' l'assetto della Scuola navale sono
a carico delle famiglie:
      a) una  retta  annua,  nell'importo  che  sara'  stabilito  con
opportuno  decreto  interministeriale  comprendente  le  spese per il
corredo individuale, il vitto, l'alloggio e le tasse scolastiche.
    La  retta  puo' essere corrisposta in una unica soluzione, oppure
in   quattro   rate   anticipate  alle  seguenti  date:  inizio  anno
scolastico,   primo dicembre,   primo febbraio,   primo aprile,   con
versamento,  sul  conto  corrente  postale n. 15524309 intestato alla
Scuola navale militare "F. Morosini".
    Agli  allievi che per qualsiasi motivo lascino definitivamente la
Scuola  navale  militare, saranno trattenute somme pari a 1/270 della
retta  in  ragione  del  numero dei giorni trascorsi presso la Scuola
navale militare.
    Coloro che abbiano eventualmente diritto all'esenzione parziale o
totale  della  retta  debbono comunque effettuare il versamento fermo
restando  che  verra'  portato  a  credito  o  rimborsato l'ammontare
versato  in piu', nel caso che vengano accordati i benefici di cui al
successivo articolo 14.
      b) una  somma  di  lire  700.000, da versare sul conto corrente
postale  n.  15844301  intestato  alla  Scuola  navale  militare  "F.
Morosini",  entro  la  data  di  inizio  dell'anno  scolastico, quale
anticipo per le sottonotate spese;
        1)   libri  di  testo,  oggetti  di  cancelleria  e  disegno,
contributi scolastici (pagelle, gruppo sportivo, ecc.);
        2)  prestazioni  sanitarie  non  contemplate  dalla legge del
23 dicembre  1978  n. 833, anche se disposte dal comando della Scuola
navale militare per motivi di urgenza;
        3)   acquisto   di  specialita'  medicinali,  cure  dentarie,
prestazioni di cure mediche e cure medico chirurgiche richieste dalle
famiglie  degli  allievi,  se non contemplate dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833;
        4) esigenze di carattere personale dell'allievo;
        5)  assicurazione  contro  gli  infortuni  R.C.  per  gite  e
attivita' collegiali;
        6)  rimborso  delle  somme  anticipate  all'allievo per spese
strettamente indispensabili;
        7)  eventuale  deterioramento e perdita dei materiali causati
da colpa o negligenza dell'allievo;
        8) altre eventuali.
    Tale  importo  sara'  accantonato  in  apposito  conto  e  verra'
rimborsato,  salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale
militare,  al  termine  dei corsi di studio, previo conguaglio con le
spese   relative   all'ultimo   periodo   contabile   di   permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima.
    2.  Alla  fine  di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le
famiglie   riceveranno   l'estratto  conto  delle  spese  di  cui  al
precedente  comma 1, lettera b), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare  l'anticipo,  nel  termine  di venti giorni dalla data di
ricezione   dell'estratto  medesimo.  In  caso  di  prematuro  ritiro
dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con medesima scadenza.
    3.  L'allievo  acquisisce  la  proprieta'  dei  capi  di  corredo
distribuiti in dotazione soltanto dopo il pagamento della quarta rata
della retta.
    4.  In caso di rinvio o ritiro prima della scadenza della 4ยช rata
l'allievo  e'  tenuto al pagamento a valore ridotto a meta', dei capi
di corredo somministrati.
    5.  Incorre  nel rinvio dalla Scuola navale militare l'allievo la
cui  famiglia  non  effettui  i  versamenti  prescritti  nel presente
articolo  entro  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza o avviso di
pagamento.