Art. 13. Spese a carico delle famiglie 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che riordinera' l'assetto della Scuola navale sono a carico delle famiglie: a) una retta annua, nell'importo che sara' stabilito con opportuno decreto interministeriale comprendente le spese per il corredo individuale, il vitto, l'alloggio e le tasse scolastiche. La retta puo' essere corrisposta in una unica soluzione, oppure in quattro rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico, primo dicembre, primo febbraio, primo aprile, con versamento, sul conto corrente postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare "F. Morosini". Agli allievi che per qualsiasi motivo lascino definitivamente la Scuola navale militare, saranno trattenute somme pari a 1/270 della retta in ragione del numero dei giorni trascorsi presso la Scuola navale militare. Coloro che abbiano eventualmente diritto all'esenzione parziale o totale della retta debbono comunque effettuare il versamento fermo restando che verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare versato in piu', nel caso che vengano accordati i benefici di cui al successivo articolo 14. b) una somma di lire 700.000, da versare sul conto corrente postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare "F. Morosini", entro la data di inizio dell'anno scolastico, quale anticipo per le sottonotate spese; 1) libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno, contributi scolastici (pagelle, gruppo sportivo, ecc.); 2) prestazioni sanitarie non contemplate dalla legge del 23 dicembre 1978 n. 833, anche se disposte dal comando della Scuola navale militare per motivi di urgenza; 3) acquisto di specialita' medicinali, cure dentarie, prestazioni di cure mediche e cure medico chirurgiche richieste dalle famiglie degli allievi, se non contemplate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; 4) esigenze di carattere personale dell'allievo; 5) assicurazione contro gli infortuni R.C. per gite e attivita' collegiali; 6) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese strettamente indispensabili; 7) eventuale deterioramento e perdita dei materiali causati da colpa o negligenza dell'allievo; 8) altre eventuali. Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra' rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio con le spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza dell'allievo presso la Scuola medesima. 2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al precedente comma 1, lettera b), che dovra' essere saldato in modo da reintegrare l'anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con medesima scadenza. 3. L'allievo acquisisce la proprieta' dei capi di corredo distribuiti in dotazione soltanto dopo il pagamento della quarta rata della retta. 4. In caso di rinvio o ritiro prima della scadenza della 4ยช rata l'allievo e' tenuto al pagamento a valore ridotto a meta', dei capi di corredo somministrati. 5. Incorre nel rinvio dalla Scuola navale militare l'allievo la cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente articolo entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento.