Art. 14.

               Dispensa totale o parziale dalla retta

    1.  E'  accordato  il  beneficio  dell'intera retta gratuita agli
orfani di guerra o equiparati.
    2.  E'  accordato  il  beneficio  della  mezza retta gratuita per
benemerenza di famiglia:
      a) ai  figli  dei  mutilati o invalidi di guerra per lesioni od
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
      b) agli  orfani  di  dipendenti  militari  e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni od infermita' riportate in sevizio e per
causa di servizio;
      c) ai figli di decorati al valor militare;
      d) ai  figli  di militari di carriera e di dipendenti civili di
ruolo  del  Ministero  della difesa in servizio, nonche' ai figli dei
titolari di pensioni militari.
    3.  E'  accordato  il  beneficio  della  mezza retta gratuita per
merito  personale nella prima classe del liceo classico o nella terza
classe  del  liceo  scientifico  agli allievi compresi nei primi 2/10
delle  graduatorie,  di cui al precedente articolo 6, purche' abbiano
conseguito  il  prescritto titolo di studio con media complessiva non
inferiore agli 8/10.
    Eguale beneficio e' concesso agli allievi delle classi successive
provenienti  dalla  Scuola navale militare che negli scrutini annuali
risultino  classificati  nei  primi  2/10  dei  promossi  alla classe
superiore,  purche'  abbiano  riportato  una  media  complessiva  non
inferiore agli 8/10.
    4.  Agli effetti dei benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai
figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli adottivi
ed i figli naturali.
    Tali  benefici  possono farsi valere tanto nei riguardi del padre
quanto nei riguardi della madre.
    5.  Possono  cumularsi  a favore dello stesso candidato due mezze
rette  gratuite  per  benemerenze  diverse,  l'una per benemerenza di
famiglia e l'altra per merito personale.
    6.  Il  beneficio  della  mezza retta gratuita per benemerenza di
famiglia  e'  sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi in cui
la   riprovazione   sia   riconducibile   a   comprovata   infermita'
dell'allievo.