Art. 15.

              Documentazione da presentare per ottenere
              la dispensa totale o parziale dalla retta

    1.   Le  domande  per  ottenere  l'esenzione  dalla  retta  o  la
concessione  della  mezza  retta gratuita per benemerenza di famiglia
dovranno  essere  indirizzate  al  Ministero della Difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali - 1ª Sezione - via XX Settembre 123/A - 00187
Roma,  e  presentate al comando della Scuola navale militare entro il
20 ottobre 2000.
    La  domanda  e  tutti  i  documenti a corredo della stessa devono
essere  redatti  conformemente  all'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
    I  documenti non saranno restituiti. I documenti che fossero gia'
stati  esibiti  a corredo della domanda di partecipazione al concorso
per  l'ammissione  alla  Scuola  navale  militare non dovranno essere
ripresentati.
    Qualora  il  titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare
successivamente   all'ammissione   dell'allievo  alla  Scuola  navale
militare,  la  domanda per la concessione del beneficio stesso dovra'
essere  presentata  nel  termine massimo di sei mesi dalla data nella
quale   sia   accertato  il  fatto  che  costituisce  titolo  per  la
concessione.
    L'esenzione dalla retta o mezza retta sara' accordata con effetto
retroattivo a far data dall'acquisizione di detto titolo.
    2.  Per  ottenere  la dispensa dalla retta o mezza retta dovranno
essere esibiti:
      a) per gli orfani di guerra o equiparati:
        stato di famiglia;
        copia  dello  stato  di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
        certificato   di  iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra;
      b) per  i  figli dei mutilati ed invalidi di guerra per lesioni
od infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648:
        stato di famiglia;
        copia  dello  stato  di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
        copia  del decreto di pensione privilegiata di guerra, oppure
apposito certificato del ministero del tesoro;
      c) per  gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
        stato di famiglia;
        copia  dello  stato  di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
        copia  del  decreto  concessivo  della  pensione privilegiata
ordinaria,  oppure  apposita  dichiarazione rilasciata dal competente
Ministero;
      d) per i figli dei decorati al valor militare:
        stato di famiglia;
        brevetto  di  concessione  della  onorificenza,  oppure copia
dello stato di servizio militare da cui risulti tale concessione;
      e) per i figli dei militari di carriera in servizio:
        stato di famiglia;
        dichiarazione  del  comando  presso  il  quale  il  padre del
candidato  e' in forza, da cui risulti che il militare e' in servizio
permanente o di carriera;
      f) per  i  figli  dei  dipendenti civili di ruolo del Ministero
della difesa in servizio:
        stato di famiglia;
        dichiarazione  del capo del personale dell'amministrazione da
cui  risulti  che  il  genitore dell'allievo e' impiegato di ruolo in
servizio, con l'indicazione del ruolo e della qualifica rivestita;
      g) per i figli dei pensionati militari:
        stato di famiglia;
        copia  del  decreto  di pensione del genitore o, in mancanza,
copia  dello stato di servizio o dichiarazione dell'ente erogatore di
pensione provvisoria.
    I  documenti di cui sopra potranno essere prodotti sotto forma di
dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    3.  Il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale,
di  cui  al  precedente  articolo  14, comma 3, sara' accordato dalla
Direzione  generale per il personale militare su proposta del comando
della Scuola navale militare.
    Il  comando  della  Scuola navale militare provvedera' ad inviare
alla Direzione generale del personale militare le domande documentate
dei   candidati   il  cui  genitore  abbia  presentato  richiesta  di
concessione dell'esenzione totale o parziale della retta.