Art. 15. Documentazione da presentare per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta 1. Le domande per ottenere l'esenzione dalla retta o la concessione della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia dovranno essere indirizzate al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma, e presentate al comando della Scuola navale militare entro il 20 ottobre 2000. La domanda e tutti i documenti a corredo della stessa devono essere redatti conformemente all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. I documenti non saranno restituiti. I documenti che fossero gia' stati esibiti a corredo della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare non dovranno essere ripresentati. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola navale militare, la domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere presentata nel termine massimo di sei mesi dalla data nella quale sia accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. L'esenzione dalla retta o mezza retta sara' accordata con effetto retroattivo a far data dall'acquisizione di detto titolo. 2. Per ottenere la dispensa dalla retta o mezza retta dovranno essere esibiti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: stato di famiglia; copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra per lesioni od infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648: stato di famiglia; copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; copia del decreto di pensione privilegiata di guerra, oppure apposito certificato del ministero del tesoro; c) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: stato di famiglia; copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; copia del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero; d) per i figli dei decorati al valor militare: stato di famiglia; brevetto di concessione della onorificenza, oppure copia dello stato di servizio militare da cui risulti tale concessione; e) per i figli dei militari di carriera in servizio: stato di famiglia; dichiarazione del comando presso il quale il padre del candidato e' in forza, da cui risulti che il militare e' in servizio permanente o di carriera; f) per i figli dei dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa in servizio: stato di famiglia; dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione da cui risulti che il genitore dell'allievo e' impiegato di ruolo in servizio, con l'indicazione del ruolo e della qualifica rivestita; g) per i figli dei pensionati militari: stato di famiglia; copia del decreto di pensione del genitore o, in mancanza, copia dello stato di servizio o dichiarazione dell'ente erogatore di pensione provvisoria. I documenti di cui sopra potranno essere prodotti sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 3. Il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale, di cui al precedente articolo 14, comma 3, sara' accordato dalla Direzione generale per il personale militare su proposta del comando della Scuola navale militare. Il comando della Scuola navale militare provvedera' ad inviare alla Direzione generale del personale militare le domande documentate dei candidati il cui genitore abbia presentato richiesta di concessione dell'esenzione totale o parziale della retta.