Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al  concorso  per  i  posti  di cui al precedente articolo 1,
comma 1,  possono  partecipare i cittadini italiani di sesso maschile
che:
      a) siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1983;
      b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
      c) non  siano  incorsi  nel  divieto  di frequenza della stessa
classe  per  due  anni,  di  cui  all'articolo  15  del regio decreto
4 maggio 1925, n. 653;
      d) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
1999/2000  l'idoneita'  alla  ammissione  alla prima classe dei liceo
classico  o  alla  terza  classe  del liceo scientifico. Non saranno,
pertanto,  ammessi  a  concorrere  i  giovani che avessero conseguito
detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti.
    Gli   allievi   provenienti   da   istituti  le  cui  materie  di
insegnamento  non  corrispondano a quelle del liceo scientifico o del
liceo  classico  non  sperimentali  dovranno presentare l'esito degli
esami  integrativi per le materie non svolte entro il 30 luglio 2000.
Tali   esami  possono  essere  sostenuti  presso  qualsiasi  istituto
(rispettivamente  liceo classico o scientifico) statale, parificato o
legalmente  riconosciuto  del  territorio nazionale, compresi i licei
"G.  B.  Benedetti"  e  "M. Polo", secondo le modalita' ed i tempi da
concordare  a  cura  degli  interessati  con  gli istituti scolastici
prescelti.   Il   mancato   superamento  di  tali  esami  integrativi
costituira' motivo di non ammissione.
    2.  I  concorrenti devono essere inoltre riconosciuti in possesso
dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  quali  allievi della Scuola
navale  militare  "F.  Morosini",  da  accertarsi  con  le  modalita'
indicate nel successivo articolo 4.
    3.  Al  concorso  per  i  posti  di cui al precedente articolo 1,
comma 2,  possono  partecipare  anche  i  giovani  stranieri di sesso
maschile che:
      a) siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1982;
      b) abbiano una buona conoscenza della lingua italiana;
      c) siano  in  grado  di  acquisire l'idoneita' all'ammissione a
classi per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a quelli
che  conseguono gli ammessi ai corsi di cui al precedente articolo 2,
comma 1, lettera d).
    L'ammissione  di detti giovani avverra' con le medesime modalita'
ed alle condizioni indicate per i cittadini italiani.
    4.  I  requisiti  per  l'ammissione  al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) e d), dovranno
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Quello  di cui al precedente comma 1,
lettera b) dovra' essere mantenuto fino alla data di inizio dell'anno
scolastico 2000-2001.