Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che: a) siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1983; b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; d) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 1999/2000 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe dei liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti. Gli allievi provenienti da istituti le cui materie di insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico o del liceo classico non sperimentali dovranno presentare l'esito degli esami integrativi per le materie non svolte entro il 30 luglio 2000. Tali esami possono essere sostenuti presso qualsiasi istituto (rispettivamente liceo classico o scientifico) statale, parificato o legalmente riconosciuto del territorio nazionale, compresi i licei "G. B. Benedetti" e "M. Polo", secondo le modalita' ed i tempi da concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici prescelti. Il mancato superamento di tali esami integrativi costituira' motivo di non ammissione. 2. I concorrenti devono essere inoltre riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi della Scuola navale militare "F. Morosini", da accertarsi con le modalita' indicate nel successivo articolo 4. 3. Al concorso per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, possono partecipare anche i giovani stranieri di sesso maschile che: a) siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1982; b) abbiano una buona conoscenza della lingua italiana; c) siano in grado di acquisire l'idoneita' all'ammissione a classi per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a quelli che conseguono gli ammessi ai corsi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d). L'ammissione di detti giovani avverra' con le medesime modalita' ed alle condizioni indicate per i cittadini italiani. 4. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) e d), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Quello di cui al precedente comma 1, lettera b) dovra' essere mantenuto fino alla data di inizio dell'anno scolastico 2000-2001.