Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la commissione per le prove psico-attitudinali;
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la  commissione per la formazione delle graduatorie generali
di merito del concorso.
    2. La commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
      un  ufficiale  di  grado  non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
      due  ufficiali  di  grado  non inferiore a tenente di vascello,
membri.
    Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
    3.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  della Marina di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
      due  ufficiali  del  Corpo  sanitario della Marina di grado non
inferiore a tenente di vascello, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
      un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  della Marina di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
      due  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  della Marina,
membri.
    Gli  ufficiali facenti parte di detta commissione dovranno essere
diversi  da  quelli  che  hanno fatto parte della commissione per gli
accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.
    5. La commissione per la formazione delle graduatorie generali di
merito  del concorso, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
      un  ufficiale  di  grado  non inferiore a capitano di vascello,
Presidente;
      due ufficiali superiori della Marina, membri;
      un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
ovvero   un   dipendente   civile   della   amministrazione   difesa,
appartenente  all'area  funzionale  "C",  posizione  non  inferiore a
"C/1", segretario senza diritto al voto.