Art. 6.

                        Graduatorie di merito

    1.    I    candidati    risultanti   idonei   agli   accertamenti
fisio-psicoattitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di
cui  al  precedente  articolo 5, comma 1, lettera d), in due distinte
graduatorie,   una   per  il  liceo  classico  e  una  per  il  liceo
scientifico,  nell'ordine determinato dalla media dei voti scolastici
(non  concorrono  ai  fini della media scolastica i voti ed i giudizi
relativi a: condotta e religione).
    Nel  formare  dette graduatorie la commissione terra' conto della
riserva di posti prevista dal precedente articolo 1, comma 3.
    2.  A  parita'  di  merito nelle graduatorie di cui al precedente
comma 1 avranno la preferenza, nell'ordine:
      a) i  figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente
nelle Forze armate;
      b) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
      c) i  figli di titolari di pensioni ordinarie militari o civili
dello Stato;
    In  caso di assenza di titoli di preferenza verranno preferiti, a
parita' di merito, i piu' giovani di eta'.
    I  titoli  di cui alle lettere b) e c) possono farsi valere tanto
nei  riguardi del padre quanto nei riguardi della madre, dei genitori
adottivi e del patrigno, sempre che il giovane risulti a carico.
    3.  In  dette  graduatorie,  e  secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
      per il liceo classico: i primi 24 concorrenti;
      per il liceo scientifico: i primi 48 concorrenti.
    4.  Le  graduatorie  saranno approvate con decreto dirigenziale e
pubblicate  sul  Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
avvenuta  pubblicazione  verra' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.