Art. 6. Graduatorie di merito 1. I candidati risultanti idonei agli accertamenti fisio-psicoattitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti scolastici (non concorrono ai fini della media scolastica i voti ed i giudizi relativi a: condotta e religione). Nel formare dette graduatorie la commissione terra' conto della riserva di posti prevista dal precedente articolo 1, comma 3. 2. A parita' di merito nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avranno la preferenza, nell'ordine: a) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate; b) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato; c) i figli di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato; In caso di assenza di titoli di preferenza verranno preferiti, a parita' di merito, i piu' giovani di eta'. I titoli di cui alle lettere b) e c) possono farsi valere tanto nei riguardi del padre quanto nei riguardi della madre, dei genitori adottivi e del patrigno, sempre che il giovane risulti a carico. 3. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno dichiarati vincitori del concorso: per il liceo classico: i primi 24 concorrenti; per il liceo scientifico: i primi 48 concorrenti. 4. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.