Art. 4.

             Procedure per l'accertamento dei requisiti
            Graduatoria sulla base dei titoli dichiarati
                   Preselezione e prova selettiva

    Preselezione:  l'amministrazione effettuera' una preselezione dei
candidati  sulla  base  dei  seguenti titoli, dichiarati dai medesimi
nella  domanda  e  ad essa allegati, e predisporra', successivamente,
apposita graduatoria secondo la valutazione attribuita in ragione dei
punteggi a fianco di ciascuno dei titoli indicati:
      votazione  riportata  nel  conseguimento  del  titolo di studio
richiesto:  e'  attribuito un punteggio fino al massimo di punti 4 in
relazione  alla  votazione  conseguita,  riportata  a decimi, secondo
quanto sotto specificato:
        da 6.00/10 a 6.99/10 punti 1;
        da 7.00/10 a 7.99/10 punti 2;
        da 8.00/10 a 8.99/10 punti 3;
        da 9.00/10 a 10/10 punti 4;
      precedenti   rapporti   di  pubblico  impiego,  anche  a  tempo
determinato, purche' non conclusi per demerito: da punti 0.50 fino ad
un massimo di punti 6, per ciascun periodo di nove mesi di servizio a
tempo  indeterminato  e  per  ciascun  periodo  di  novanta giorni di
servizio  a tempo determinato. In nessun caso sono valutati i periodi
di  servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento
pensionistico.
    I  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova selettiva potranno
essere  pari  al  quintuplo  del  numero  dei posti individuati - per
ciascun'area  di  applicazione,  al  precedente  art. 1  del presente
avviso,  fermo  restando  che  tutti coloro che avranno conseguito il
medesimo,  ultimo  punteggio ammissibile, rientreranno nel novero dei
candidati ammessi a sostenere la prova selettiva.
    Prova  selettiva: all'espletamento della prova selettiva, attende
apposita   commissione  nominata,  con  provvedimento  del  direttore
generale  responsabile  delle attivita' di reclutamento del personale
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  e  composta  ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 127.
    La   prova   selettiva,   intesa   ad   accertare   il  grado  di
professionalita' necessario per il raggiungimento degli obiettivi, si
basera'  sulla soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a
risposta   multipla   che   verteranno,   per   ciascun   settore  di
applicazione,  su  temi  specifici indicati nel programma allegato al
presente avviso (allegato 2).
    Per  la  valutazione  della  prova  la  commissione dispone di 10
punti:  essa  si  intende  superata  qualora il candidato riporti una
votazione non inferiore a 7 decimi.