Art. 5. Comunicazioni ai candidati - Graduatoria generale di merito Ai candidati verra' data tempestiva notizia dello svolgimento della prova con raccomandata "a.r." o con nota telegrafica. I candidati sono ammessi alla prova selettiva con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento della prova, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione verra' comunicata all'interessato. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata; tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni ed integrazioni; tessera postale o porto d'arma o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'. Al termine delle procedure di selezione, la commissione esaminatrice formulera' la graduatoria generale di merito sommando alla votazione conseguita nella prova selettiva, il punteggio relativo ai titoli di ammissione e valutato nella preselezione . A norma dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati otterranno pari punteggio, sara' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. La graduatoria generale di merito, unitamente a quella dei vincitori, sara' approvata con provvedimento dell'Amministrazione e sara' immediatamente efficace. Il relativo provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e da tale adempimento decorrera' il termine per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.