Art. 6. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I vincitori, entro trenta giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare al Dipartimento per gli affari economici - Ufficio V personale, piazzale J.F. Kennedy, n. 20 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata "a.r." o nota telegrafica; i sotto elencati documenti di rito ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione nonche' quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali gia' dichiarati nella domanda: 1) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 3) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 2) del presente bando; 4) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile; 5) certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria competente per territorio o da un medico militare da cui risulti il possesso della sana e robusta costituzione. Il certificato deve menzionare eventuali imperfezioni fisiche del candidato e dichiarare che le stesse non sono tali da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 successive modificazioni ed integrazioni, i vincitori saranno sottoposti ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente che esprimera' il giudizio sull'idoneita' psicofisica del candidato all'impiego. Per i portatori di handicap, si procedera' cosi' come dispone l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 6) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della nota di invito dell'amministrazione, deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. I vincitori cittadini esteri devono allegare agli atti e documenti redatti in lingua straniera una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I vincitori potranno produrre la documentazione richiesta, utile per la costituzione del rapporto di lavoro, in una delle seguenti forme: 1) originale o copia autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n, 15, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli predisposti da questa amministrazione per tutti i documenti tranne per quello di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in originale). In quest'ultimo caso resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle forme sub precedente punto 1), devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli. I documenti o le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno attestare, altresi', il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'interessato anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.