Art. 7. Assunzione in servizio I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri", un contratto finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne ha costituito il presupposto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto e di amministrazione, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. La stipula del contratto di lavoro non avra' luogo qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del precedente art. 6, ivi compreso quello di una possibile proroga richiesta dell'interessato per comprovato impedimento. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tale caso, l'amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per l'assunzione. Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile entro trenta giorni dalla data della nuova richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza. Il rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato, non potra' convertirsi in alcun caso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il trattamento economico spettante ai vincitori all'atto dell'assunzione in servizio, corrisponde all'importo iniziale di ciascuna posizione economica delle aree indicate al precedente art. 1 del presente bando. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi; decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.