Art. 7.

                   Categorie di titoli valutabili

    I   titoli   valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile sono i seguenti:
      a) diploma  di  laurea  o  diploma  universitario:  fino  ad un
massimo di 10:
        diploma di laurea:
          110 e lode/110 punti 10;
          109/110-110/110 punti 8;
          105/110-108/110 punti 6;
          101/1l0-104/110 punti 4;
          95/110-100/110 punti 2;
        diploma universitario:
          110 e lode/110 punti 5;
          109/110-110/110 punti 4;
          105/110-108/110 punti 3;
          101/110-104/110 punti 2;
          95/110-100/110 punti 1;
      b) qualificazione   post-lauream  (dottorato,  specializzazioni
professionali,   titolarita'   di  borse  di  studio  post-dottorato,
postlauream, etc.) fino ad un massimo di punti 10;
      c) pubblicazioni  su  riviste  internazionali con lmpact Factor
fino ad un massimo di punti 10.
    Ai  titoli sara' attribuito un punteggio massimo non superiore al
30% del punteggio complessivo a disposizione.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.