Art. 7. Categorie di titoli valutabili I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: a) diploma di laurea o diploma universitario: fino ad un massimo di 10: diploma di laurea: 110 e lode/110 punti 10; 109/110-110/110 punti 8; 105/110-108/110 punti 6; 101/1l0-104/110 punti 4; 95/110-100/110 punti 2; diploma universitario: 110 e lode/110 punti 5; 109/110-110/110 punti 4; 105/110-108/110 punti 3; 101/110-104/110 punti 2; 95/110-100/110 punti 1; b) qualificazione post-lauream (dottorato, specializzazioni professionali, titolarita' di borse di studio post-dottorato, postlauream, etc.) fino ad un massimo di punti 10; c) pubblicazioni su riviste internazionali con lmpact Factor fino ad un massimo di punti 10. Ai titoli sara' attribuito un punteggio massimo non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.