Art. 7. Categorie di titoli valutabili I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: Titolo di studio fino ad un massimo di punti 10 a) diploma di laurea: 106/110-110 e lode/110|punti 10 101/110-105/110|punti 7 95/110-100/110|punti 5 fino a 94/110|punti 2 diploma universitario:| 106/110-110 e lode/110|punti 6 101/110-105/110|punti 4,2 95/110-100/110|punti 3 fino a 94/110|punti 1,2 b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati, ovvero nell'ambito di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attivita', ed in particolare attivita' a tempo determinato a qualsiasi titolo svolte per conto dell'Universita' di Torino, fino ad un massimo di punti 2; c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto b), fino ad un massimo di punti 2; d) pubblicazioni e/o lavori originali, fino ad un massimo di punti 5; e) attestati di qualificazione e la specializzazione, rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, purche' i medesimi si siano conclusi con un esame finale, fino ad un massimo di punti 2; f) attestati di qualificazione e/o specializzazione, rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da organismi privati, purche' i medesimi si siano conclusi con un esame finale, fino ad un massimo di punti 2; g) incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o universita', fino ad un massimo di punti 2; h) professionali diversi da quelli di cui ai punti b) e c) ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere, fino ad un massimo di punti 3; i) abilitazioni, fino ad un massimo di punti 2. Ai titoli sara' attribuito un punteggio massimo non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.