Art. 7.

                   Categorie di titoli valutabili

    I   titoli   valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile sono i seguenti:
Titolo di studio               fino ad un massimo di punti 10
    a) diploma di laurea:

                     106/110-110 e lode/110|punti 10
                            101/110-105/110|punti  7
                             95/110-100/110|punti  5
                              fino a 94/110|punti  2
                     diploma universitario:|
                     106/110-110 e lode/110|punti  6
                            101/110-105/110|punti  4,2
                             95/110-100/110|punti  3
                              fino a 94/110|punti  1,2

    b) anzianita'    di    servizio    prestato    presso   pubbliche
amministrazioni, presso enti privati, ovvero nell'ambito di attivita'
professionali,  imprenditoriali,  commerciali o artigianali svolte in
proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attivita',
ed  in  particolare  attivita' a tempo determinato a qualsiasi titolo
svolte  per  conto  dell'Universita' di Torino, fino ad un massimo di
punti 2;
    c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente
punto b), fino ad un massimo di punti 2;
    d) pubblicazioni  e/o  lavori  originali,  fino  ad un massimo di
punti 5;
    e) attestati  di qualificazione e la specializzazione, rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  dalle  pubbliche  amministrazioni, purche' i medesimi si
siano conclusi con un esame finale, fino ad un massimo di punti 2;
    f) attestati di qualificazione e/o specializzazione, rilasciati a
seguito  di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati
da  organismi  privati,  purche'  i medesimi si siano conclusi con un
esame finale, fino ad un massimo di punti 2;
    g) incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado
o universita', fino ad un massimo di punti 2;
    h) professionali diversi da quelli di cui ai punti b) e c) ma dai
quali  sia  comunque  possibile  dedurre  attitudini professionali in
relazione alle mansioni da svolgere, fino ad un massimo di punti 3;
    i) abilitazioni, fino ad un massimo di punti 2.
    Ai  titoli sara' attribuito un punteggio massimo non superiore al
30% del punteggio complessivo a disposizione.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.