Art. 9. Preselezione Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a cento, l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione anche mediante ricorso a test psico-attitudinali. L'assenza dalla prova di preselezione comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli previsti per la preferenza a parita' di merito. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta' di sottoporre i candidati a una prova psico-attitudinale di personalita' e nel campo dell'area relazionale, che non sara' di pregiudizio alcuno alle altre prove concorsuali.