Art. 9.

                            Preselezione

    Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore  a  cento,  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di
procedere    a   preselezione   anche   mediante   ricorso   a   test
psico-attitudinali.
    L'assenza  dalla  prova di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
    A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli
previsti per la preferenza a parita' di merito.
    L'amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  facolta' di
sottoporre i candidati a una prova psico-attitudinale di personalita'
e  nel  campo  dell'area  relazionale,  che  non sara' di pregiudizio
alcuno alle altre prove concorsuali.