Art. 2. Ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea o diploma universitario piu' esperienza lavorativa specifica attinente la professionalita' richiesta, prestata per almeno tre anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private. Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'. Ai sensi dell'art. 84, comma terzo, della legge n. 312/1980 si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto per il personale universitario della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; e) idoneita' fisica all'impiego; f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del Direttore amministrativo.