Art. 3. Accertamento psico-attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari le concorrenti giudicate idonee saranno sottoposte, a cura della commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) del bando ad un accertamento psico-attitudinale, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualita' attitudinali e caratterologiche della loro personalita'. 2. A detto accertamento, ove possibile, saranno sottoposte con riserva anche le concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 10. 3. Le concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 12, invece, saranno sottoposte a detto accertamento qualora vengano giudicate idonee in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. 4. Al termine dell'accertamento psico-attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascuna concorrente, un giudizio di idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 5. Le concorrenti giudicate non idonee non saranno ammesse a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, le concorrenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 - ammesse a sostenere tale accertamento con riserva - qualora giudicate non idonee, non saranno ammesse a sostenere la prova orale e non saranno sottoposte agli ulteriori accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 2, commi 10 e 16. 6. Le concorrenti nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e saranno fornite di vitto e di alloggio a carico dell'Amministrazione militare. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 5 maggio 2000. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Roma, 2 maggio 2000 Il vice direttore generale: Pagano