Art. 10.

           Svolgimento del corso e prospettive di carriera

    1.  Il corso di pilotaggio aereo avra' inizio presumibilmente nel
mese  di ottobre  2000 e si svolgera' con le modalita' previste negli
articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
    2.  Gli  ammessi  al  suddetto  corso,  inclusi  gli ufficiali di
complemento  ed  i  sottufficiali,  saranno  assunti  con il grado di
aviere  allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma
di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto.
    Essi  saranno  promossi  aviere  scelto  dopo un primo periodo di
istruzione  della  durata  di  tre  mesi  e  sergenti  di complemento
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
    Al  termine  del corso, gli allievi che avranno superato le prove
prescritte  per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli
esami  teorici,  conseguiranno,  se  giudicati  idonei ad assumere il
grado, la nomina a sottotenente di complemento.
    3.  La  direzione generale per il personale militare, su proposta
del  Comando dell'Accademia aeronautica, ha facolta' di dimettere dal
corso  gli  allievi  che  non  conseguiranno il brevetto di pilota di
aeroplano  o quello di pilota militare, o che, per scarso rendimento,
per  motivi  psico-fisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o
per  motivi  disciplinari,  siano ritenuti non idonei a proseguire il
corso stesso.
    I  suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di allievo
ufficiale  e, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11,
comma 3,  completeranno,  qualora  di sesso maschile ed in obbligo di
leva,   la   ferma   di   leva,  nella  categoria  Governo  dell'Arma
aeronautica, col grado raggiunto.
    Ad  eccezione  di  quelli  dimessi  per  motivi  disciplinari,  i
suddetti  militari, potranno a domanda, partecipare, ad uno dei corsi
indetti per allievi ufficiali di complemento del ruolo speciale delle
Armi  dell'Arma  aeronautica  e,  in  attesa  di iniziare tali corsi,
potranno essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.
    4.  Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici o che,
pur  avendo  superato  le  prove  prescritte  per il conferimento del
brevetto  di  pilota  militare,  saranno stati giudicati non idonei a
conseguire  il grado di sottotenente di complemento, saranno tenuti a
prestare  servizio con il grado di sergente pilota di complemento per
un  periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di
pilotaggio.
    5. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale  e'  considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
    6.  Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  agli allievi
provenienti  dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente,  in  servizio  continuativo  o  in  ferma  o in rafferma,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.