Art. 11.

                     Disposizioni per i militari

    1.   All'atto   dell'ammissione   alla   frequenza  del  corso  i
concorrenti  gia'  alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare,   a   seconda  del  proprio  stato,  una  delle  seguenti
dichiarazioni:
      se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
      se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria  per  la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
      se  volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al  grado  rivestito,  necessaria  per  la cancellazione dal ruolo di
appartenenza,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196;
      se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di  rinuncia  al  grado  rivestito  e  di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
    2.    Le   dichiarazioni   suddette   dovranno   essere   inviate
immediatamente  alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto  -  1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione - via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma.
    3.  La  cancellazione dai rispettivi ruoli sara' effettuata dalla
Direzione  Generale  per il personale militare ed avra' effetto dalla
data  di  ammissione  in  qualita'  di  allievo ufficiale al corso di
pilotaggio  aereo.  Gli  allievi  provenienti  dagli  ufficiali,  dai
sottufficiali  e  dai  volontari  in servizio permanente, qualora non
conseguano  la  nomina a sottotenente, saranno reintegrati nel grado,
riscritti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  periodo  trascorso in
Accademia aeronautica sara' computato nell'anzianita' di grado.