Art. 13.

                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  Generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a  aviere scelto, a sergente di
complemento  o  a sottotenente di complemento, qualora il difetto dei
prescritti  requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  personale  militare potra',
inoltre,  prima  della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo  illimitato  gli  ufficiali  piloti  di complemento per gravi
infrazioni  disciplinari,  per  insufficienti  prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.