Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996,  n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti saranno
raccolti   presso  il  Comando  dell'Accademia  aeronautica,  per  le
finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno trattati presso una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata  legge,  tra  i  quali  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,   titolare  del  trattamento  dei  dati.  Responsabile  del
trattamento e' il Comandante dell'Accademia aeronautica.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                                  Roma, 2 maggio 2000
                                            Il direttore generale