Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a)  la  Commissione  per  la  prova  di  preselezione,  per  il
tirocinio psico-attitudinale e per la formazione della graduatoria;
      b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
    2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta:
      dal   Comandante   dell'Accademia  aeronautica,  ovvero  da  un
ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Generale di Brigata Aerea in
servizio permanente, presidente;
      da  un  ufficiale  superiore  in  servizio permanente del ruolo
normale  del Corpo sanitario aeronautico neuro psichiatra o psicologo
clinico, Capo Team psico-attitudinale, membro;
      da  un  Ufficiale  superiore  in  servizio permanente dell'Arma
Aeronautica, Capo Team osservazione comportamentale, membro;
      dal Comandante del corso, membro;
      da    un    ufficiale    inferiore   in   servizio   permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
    3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
      un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
      due  ufficiali  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in servizio
permanente, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
    4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
      un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
      due  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
    Detti  ufficiali  dovranno  essere  diversi da quelli che abbiano
fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 3.
    La  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. Anche
detti  specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla
Commissione di cui al precedente comma 3.