IL DIRIGENTE GENERALE Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sulla Istituzione dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.); Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 61 e 62 del 12 aprile 1995; Viste le delibere commissariali n. 690/A/108 del 28 luglio 1993 e n. 172 del 25 maggio 1993 con le quali e' stata prevista l'ammissione nei convitti dell'istituto degli orfani e dei figli di iscritti sino al compimento degli studi universitari; Vista altresi' la delibera del Consiglio di amministrazione n. 610 del 29 luglio 1997 con la quale sono stati fissati i principi generali cui attenersi per l'emanazione dei bandi di concorso annuali per il conferimento di posti in convitto a studenti universitari orfani e figli di iscritti nonche' l'ammontare della quota annua di partecipazione alle spese generali pari a L. 3.600.000 (e 1.859,24) a carico degli aventi diritto con esclusione degli orfani; Tenuto conto che, per l'anno accademico 2000/2001 e' stata individuata, secondo le indicazioni fornite dai rettori dei singoli Convitti una disponibilita' complessiva di n. 35 posti come di seguito specificato: ===================================================================== Convitto | Posti ===================================================================== S. Caterina - Arezzo |8 L. Sturzo - Caltagirone |10 R. Elena - Sansepolcro |7 Unificato - Spoleto |10 |(n. 5 maschi e n. 5 femmine) Ritenuta la necessita' di mettere a concorso tutti i posti disponibili con riserva di aumentarli in relazione a disponibilita' ricettive che dovessero verificarsi; Visti i criteri fissati con delibere degli organi di amministrazione n. 135 del 16 maggio 1974, n. 920 del 3 maggio 1982 e n. 110 dell'11 febbraio 1988, nonche' di attribuire un punteggio agli aspiranti gia' ospitati nelle strutture convittuali pari allo 0,2 per ciascun anno di permanenza; Visto l'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996 il quale dispone che "e' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti" e che "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari"; Ritenuto che occorre avviare le procedure per il conferimento dei posti nei Convitti per l'anno accademico 2000/2001; Considerato che le relative voci di spesa saranno contabilizzate, per la parte di competenza dell'esercizio nel Bilancio 2000 della Gestione prestazioni creditizie e sociali mentre, per la parte di competenza dell'esercizio 2001 se ne terra' conto nella predisposizione del relativo Bilancio di previsione; Determina: di mettere a concorso per l'anno accademico 2000/2001 n. 35 posti in convitto come specificato in premessa; di approvare il bando di concorso nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione e di autorizzarne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; di riconfermare, per la formulazione delle graduatorie dei concorrenti, i criteri di valutazione dei titoli fissati dagli organi di amministrazione con delibere n. 135 del 16 maggio 1974, n. 920 del 3 maggio 1982 e n. 110 dell'11 febbraio 1988, nonche' di attribuire un punteggio agli aspiranti gia' ospitati nelle strutture convittuali pari allo 0,2 per ciascun anno di permanenza. L'INPDAP, indice per l'anno accademico 2000/2001, ai sensi delle delibere commissariali n. 690/A/108 del 28 luglio 1993 e n. 172/B/66 del 25 maggio 1993 e della delibera del Consiglio di amministrazione n. 610 del 29 luglio 1997, un concorso per il conferimento di n. 35 posti in Convitto per studenti universitari. Nell'ambito delle disponibilita' ricettive residuali, l'istituto si riserva la facolta' di aumentare i posti messi a concorso. 1. Aventi diritto. Hanno diritto di partecipare al concorso gli orfani di ex iscritti all'INPDAP e i figli degli iscritti, in servizio o in quiescenza, al medesimo Istituto-Gestione unitaria del credito e delle attivita' sociali (dipendenti dello Stato, dipendenti degli enti locali e ogni altra categoria iscritta al "Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 1, comma n. 243 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). La partecipazione al concorso e' consentita agli studenti universitari non lavoratori, di eta' non superiore al 26o anno alla data di scadenza del bando, ammessi a frequentare il primo anno accademico, ovvero a frequentare gli anni successivi, sempreche', nel precedente anno, abbiano superato i relativi esami previsti dal piano di studi con una media non inferiore a 21/30. 2. Posti messi a concorso. I posti messi a concorso sono disponibili nelle sottoelencate strutture: a) Convitto femminile "S. Caterina" di Arezzo, via Garibaldi n. 165 - tel. 0575/302225, fax 0575/21040: n. 8 posti; b) Convitto maschile "Luigi Sturzo" di Caltagirone (Catania), via delle Industrie n. 2 - tel. 0933/23691, fax 0933/22398: n. 10 posti; c) Convitto femminile "Regina Elena" di Sansepolcro (Arezzo), via San Bartolomeo n. 1 - tel. 0575/742030, fax 0575/733035: n. 7 posti; d) Convitto unificato di Spoleto (Perugia), piazza Campello, 5 tel. 0743/22691 fax 0743/226943 n. 10 posti (n. 5 maschi e n. 5 femmine). In favore degli orfani di ex iscritti e' riservato il 30 per cento dei posti disponibili. 3. Quota di partecipazione alle spese generali. E' a carico dello studente il versamento di una quota annua di partecipazione alle spese generali pari a L. 3.600.000 (e 1.859,24). Il predetto importo dovra' essere versato direttamente all'Economato del Convitto presso il quale lo studente e' ospitato, oppure mediante altra forma da concordare con la Direzione del Convitto medesimo, in tre rate di L. 1.200.000 (e 619,74) ciascuna entro le seguenti scadenze: 1o novembre 2000, 15 febbraio 2001 e 15 maggio 2001. Gli orfani sono esonerati dal pagamento della predetta quota di partecipazione alle spese. 4. Oneri a carico dell'INPDAP. L'INPDAP assume a proprio carico la corresponsione di vitto, alloggio, lavaggio e stiratura della biancheria, nonche' l'acquisto di farmaci di pronto soccorso. 5. Durata e decadenza dal beneficio. La concessione del beneficio e' limitata all'anno accademico 2000 /2001. Il mancato ingresso in Convitto entro il 15o giorno dalla data indicata nella lettera di ammissione senza giustificato motivo costituisce causa di decadenza dal beneficio. 6. Incompatibilita'. L'ammissione in Convitto non e' cumulabile con borse o assegni di studio conferiti dallo Stato, dalle regioni e da enti o istituzioni pubbliche e private. 7. Domande di ammissione. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta sull'apposito modello (Allegato 1) da ritirare presso le sedi provinciali dell'INPDAP e presso i Convitti e deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 15 ottobre 2000, alla Direzione del Convitto prescelto. 8. Documentazione. La domanda resa ai sensi della legge n. 127/1997 e successive modificazioni (semplificazione delle certificazioni amministrative) dovra' contenere le seguenti notizie: a) la composizione del nucleo familiare; b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dello studente; c) le generalita' del genitore (dante diritto alla prestazione); d) l'amministrazione presso la quale presta o ha prestato servizio l'iscritto (o l'ex iscritto), la posizione giuridica e la data di decorrenza dell'assunzione; e) il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare (riferito all'anno 1999) cosi' come risulta dalla dichiarazione presentata all'Ufficio delle imposte dirette, competente per territorio; f) l'istituto scolastico (statale o legalmente riconosciuto) dove e' stato conseguito il diploma di maturita', l'anno scolastico e il relativo punteggio; g) l'Universita' degli studi e iscrizione alla facolta'. Nel caso di studenti iscritti ad anni accademici successivi al primo, un attestato dal quale risulti che nel precedente anno siano stati superati gli esami previsti dal piano di studi, con l'indicazione dei voti riportati; h) certificato medico rilasciato dalla competente A.S.L. attestante l'idoneita' psico-fisica dell'aspirante alla vita comunitaria e l'effettuazione delle prescritte vaccinazioni. La documentazione di cui ai punti d), e), f) e g), dovra' essere integrata dalla relativa certificazione prima dall'eventuale ammissione, oppure potra' essere direttamente assunta da parte della Direzione del Convitto da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza dei dati medesimi (Legge n. 127/1997 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). 9. Approvazione graduatorie. Per l'assegnazione dei posti, ciascun Convitto provvedera' a redigere la graduatoria delle domande ricevute. La graduatoria sara' redatta sulla base dei criteri di cui alle deliberazioni degli Organi di amministrazione n. 135 del 16 maggio 1974, n. 920 del 3 maggio 1982, n. 110 dell'11 febbraio 1988; per la precedente permanenza nei Convitti INPDAP sara' attribuito un punteggio pari allo 0,2 per ogni anno. I vincitori ammessi a godere del beneficio del posto in Convitto hanno l'obbligo di osservare il "Regolamento interno convittuale per studenti universitari". Le amministrazioni interessate sono invitate a dare la piu' ampia diffussione al presente bando anche mediante affissione. Roma, 17 aprile 2000 Il dirigente generale: Palumbo