Art. 4.

                             T i t o l i

    Il concorso e' per titoli ed esami.
    Ai  sensi  dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica
487/1994  e  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 693/1996 ai
titoli e' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30.
    Alla  domanda  di  ammissione  al  concorso  il  candidato dovra'
allegare  i  documenti  in  carta  semplice,  in  originale  o  copia
autentica,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli di cui al presente
articolo  che  intende  presentare  per  la valutazione. Non potranno
essere    presi    in    considerazione   altri   titoli   presentati
successivamente.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
    Le  categorie di titoli ed il punteggio massimo attribuibile sono
i seguenti:
      1)  titolo  di  studio:  tenuto  conto della valutazione finale
riportata fino ad un massimo di punti 5;
      2)  esperienze  professionali documentate nel campo di indagine
della  risonanza  magnetica  nucleare nel settore pubblico e privato:
fino ad un massimo di punti 3;
      3) pubblicazioni fino ad un massimo di punti 2.
    Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'universita'.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  commissione  rendera'  noto  ai  candidati il risultato della
valutazione dei titoli mediante comunicazione scritta.
    Il  candidato  puo'  altresi'  comprovare  il possesso dei titoli
mediante  dichiarazione sostitutiva di certificazione in tutti i casi
previsti  dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (
per  esempio  il  titolo  di  studio,  titolo di specializzazione, di
abilitazione,  di  formazione,  di  aggiornamento e di qualificazione
tecnica....) vedi allegato B).
    I   titoli   possono  essere  altresi'  presentati  mediante  una
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2, comma 2, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403.  Tale
dichiarazione  puo'  riguardare anche l'attestazione del fatto che la
copia  di  una  pubblicazione o di qualsiasi altra documentazione che
possa  costituire  titolo e' conforme all'originale. La dichiarazione
di  tale  fatto  sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia
(vedi allegato C).
    Tale  dichiarazione va sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente  addetto  a  ricevere la documentazione, ovvero se inviata
tramite  raccomandata  r.r.  o fax o consegnata da terze persone deve
essere  accompagnata  da  una  fotocopia  di  un  documento valido di
identita' del candidato.
    Si  rammenta  che,  ai  sensi  dell'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso
di  atti  falsi  sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    In  applicazione  dell'art. 11  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  l'Amministrazione si riserva la facolta' di
procedere  ad  idonei  controlli  anche  a campione sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive e qualora emerga la non veridicita'
del  contenuto  della dichiarazione, il candidato decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.