Art. 4. T i t o l i Il concorso e' per titoli ed esami. Ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 e decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 ai titoli e' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30. Alla domanda di ammissione al concorso il candidato dovra' allegare i documenti in carta semplice, in originale o copia autentica, comprovanti il possesso dei titoli di cui al presente articolo che intende presentare per la valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati successivamente. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Le categorie di titoli ed il punteggio massimo attribuibile sono i seguenti: 1) titolo di studio: tenuto conto della valutazione finale riportata fino ad un massimo di punti 5; 2) esperienze professionali documentate nel campo di indagine della risonanza magnetica nucleare nel settore pubblico e privato: fino ad un massimo di punti 3; 3) pubblicazioni fino ad un massimo di punti 2. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati all'universita'. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione rendera' noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli mediante comunicazione scritta. Il candidato puo' altresi' comprovare il possesso dei titoli mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in tutti i casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 ( per esempio il titolo di studio, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica....) vedi allegato B). I titoli possono essere altresi' presentati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tale dichiarazione puo' riguardare anche l'attestazione del fatto che la copia di una pubblicazione o di qualsiasi altra documentazione che possa costituire titolo e' conforme all'originale. La dichiarazione di tale fatto sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia (vedi allegato C). Tale dichiarazione va sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero se inviata tramite raccomandata r.r. o fax o consegnata da terze persone deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento valido di identita' del candidato. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive e qualora emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.