Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la  laurea,  da  non  piu' di tre anni,
presso universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea
conseguita   presso   universita'   o  istituti  superiori  stranieri
dichiarata  equivalente  da  una  universita'  o  istituto  superiore
italiano o dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica (M.U.R.S.T.);
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  di  assegnazione  della  borsa nella sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il  personale  insegnante  della  scuola media
secondaria   di   ruolo,   che  puo'  usufruire  della  borsa  previa
autorizzazione  del  competente provveditorato agli studi, secondo la
specifica normativa.