Art. 7.
    Il  C.N.R.  provvede  a  comunicare a ciascun concorrente l'esito
della   selezione   restituendogli,   nel   frattempo,   parte  della
documentazione  presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione
di:
      1) certificato di laurea;
      2) dichiarazione     di     accettazione    del    responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca (una copia);
      4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
      5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
      6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
    Il  C.N.R.  non  assume  alcuna  responsabilita'  sia  in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente
da  inesatta  o  non  chiara  trascrizione  dei dati anagrafici e del
recapito  da  parte  degli  aspiranti,  oppure  da  mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.