Art. 8.
    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal  Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal primo o dal quindici del
mese.
    Coloro  che  risultino  vincitori  della borsa e non diano inizio
agli  studi  e  alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  gli  obblighi  militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il  titolare debba assolvere gli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente  comprovati  e  presentati al dipartimento del personale,
reparto concorsi e borse di studio del C.N.R.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta  del  responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato  provvedimento del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'avvio   del  relativo  procedimento  e'  data  comunicazione
all'interessato,  il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione   degli   atti   o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.
    Il  C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento forme adeguate
di  accertamento  sullo  stato  delle  ricerche  in  corso  da  parte
dell'assegnatario della borsa.