Art. 4. Titoli e pubblicazioni da allegare alla domanda di partecipazione Alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa del concorso per il trasferimento al settore scientifico- disciplinare K01X elettronica, il candidato deve allegare: a) un curriculum dell'attivita' didattico-scientifica e professionale, datato e firmato; b) un elenco datato e firmato dei titoli didattici e scientifici allegati alla domanda di partecipazione, posseduti alla data della presentazione della domanda, che ritiene utili a far valere ai fini del trasferimento; c) un elenco delle pubblicazioni scientifiche attinenti al settore scientifico-disciplinare, allegati alla domanda di partecipazione, che intende sottoporre per la procedura di valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia deve dichiarare che sono state adempiute gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni inviati dopo il termine utile per la presentazione della domanda. Ai titoli e pubblicazioni redatti in lingua straniera, diversa da quelle francese, inglese, spagnola e tedesca, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri del Consiglio di Facolta' o con terzi saranno preliminarmente esaminate dal Consiglio stesso, all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati che sono quelli della personalita' scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico e didattico complessivo e alle pubblicazioni scientifiche presentate, e di privilegiare l'attinenza delle pubblicazioni scientifiche all'ambito disciplinare specificato nell'impegno scientifico e didattico richiesto dalla facolta' ai sensi dell'art. 2 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sara' sottoposto a motivata valutazione. Ai fini della deliberazione di trasferimento il consiglio di facolta' valuta la personalita' scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico e didattico complessivo e alle pubblicazioni scientifiche presentate. Nella valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facolta' privilegia l'attinenza delle pubblicazioni scientifiche all'ambito disciplinare specificato nonche' la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto dalla facolta' ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. In caso di trasferimento su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarita' la deliberazione della facolta' deve essere sottoposta al parere del consiglio universitario nazionale, applicando la procedura prevista dalla normativa vigente ribadita dal decreto ministeriale 5 marzo 1998 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La deliberazione di chiamata e' adottata dal consiglio di facolta' a maggioranza degli aventi diritto al voto ed assume natura definitiva con decreto rettorale che viene inviato al M.U.R.S.T. per i successivi conseguenziali atti di competenza.