Art. 8.

Formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  generali di merito e
                   pubblicazione delle graduatorie

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze di cui all'art. 7 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocatosi nelle graduatorie
di  merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame e nella valutazione dei titoli.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,    e'    approvata    con   provvedimento   del   direttore
amministrativo,  e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante
affissione   all'albo  ufficiale  dell'universita'  degli  studi  del
Piemonte orientale. Dalla data della pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.