Art. 8. Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito e pubblicazione delle graduatorie La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze di cui all'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocatosi nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'universita' degli studi del Piemonte orientale. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.