IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento,   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista    la    legge   29 ottobre   1984,   n. 732,   concernente
l'eliminazione   del   requisito   della   buona   condotta  ai  fini
dell'accesso agli impieghi pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali
del personale dei Ministeri;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per   la   realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro"  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, concernente norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche,  a  norma  dell'art. 2,  comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  concernente  il regolamento recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,   recante  modificazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994 sopra citato;
    Visto   il   decreto   legislativo   12 maggio  1995,  n. 196  di
"Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, sulla "tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 luglio  1996, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996,
(registro  n. 3, foglio n. 185) concernente la rideterminazione delle
dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali  e  dei  profili professionali del personale del Ministero
della pubblica istruzione;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,   concernente   il  regolamento  di  attuazione  della  legge
15 maggio   1997,   n. 127   in   materia  di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  ed  in particolare
l'art. 22;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 che reca norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 16;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 281  del 1o dicembre 1998,
concernente  la  programmazione  trimestrale  delle  assunzioni nelle
amministrazioni   pubbliche,   a   norma   dell'art. 39  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449;
    Considerato  che  con il sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica   3 novembre   1998   l'Amministrazione   della   Pubblica
Istruzione  e'  stata autorizzata ad attivare, tra le altre procedure
concorsuali, anche quella concernente il concorso a quattro posti nel
profilo professionale di analista di sistema;
    Ritenuta l'opportunita' di procedere alla copertura dei posti con
contratto  di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 20, lettera
f),  della  citata legge n. 488/1999, su altre categorie di personale
per  le  quali  sono  in  corso  di  definizione  i relativi bandi di
concorso, gia' regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Concorso

    E'  indetto  il concorso pubblico, per esami, a quattro posti nel
profilo  professionale  di  analista  di  sistema - area funzionale C
(posizione    economica    C2)    -    nel    ruolo   del   personale
dell'Amministrazione   centrale   e  dell'Amministrazione  scolastica
periferica  del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  per le sedi
dell'Amministrazione Centrale.
    I  vincitori del concorso, salva la possibilita' di trasferimenti
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede
di  prima  destinazione  per  un  periodo  non inferiore a sette anni
durante  il  quale  non possono essere nemmeno comandati o distaccati
presso  sedi  con dotazioni organiche complete. In ogni caso non puo'
essere  attivato  alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica   posseduta,   salvo   che   il  dirigente  della  sede  di
appartenenza non lo consenta espressamente.