Art. 10. Presentazione dei documenti ed assunzione dei vincitori L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, invita i vincitori a presentare la documentazione sottoindicata, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni: 1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 3 o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti; 2) estratto dell'atto di nascita; 3) certificato di cittadinanza italiana o certificato comprovante la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) certificato medico, completo dei dati anagrafici, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, presso un istituto o laboratorio autorizzati. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine del candidato stesso all'impiego al quale concorre ed al regolare svolgimento del lavoro. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. Lo stato di handicap e la capacita' lavorativa del portatore e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero, nel caso tale accertamento non sia ancora intervenuto al momento della presentazione della documentazione, potra' essere documentato, in via provvisoria, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. I documenti di cui ai numeri 3 e 4 devono riportare la dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; tale circostanza puo' essere attestata dal candidato stesso in calce al certificato; 7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari; 8) dichiarazione con la quale il candidato afferma, sotto la sua responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti 1 e 6 del presente articolo nonche' copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di Pubblica Sicurezza possono presentare solo i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 5 del presente articolo nonche' un certificato rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneita' fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e' stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Tutti i documenti suindicati, ad eccezione del certificato medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria responsabilita', saranno oggetto di verifica ed accertamento della loro veridicita' ed esattezza - come previsto dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Esse pertanto dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale verifica. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968. L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995. I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con patto di prova, nel profilo professionale di analista di sistema, area funzionale C, posizione economica C2 - nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento corrispondente alla posizione economica C2, a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene regolarmente invitati, per la stipula del contratto nel giorno fissato senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunichera' di non procedere alla stipula del contratto medesimo. L'assunzione in servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, all'ottenimento della prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.