Art. 4. Presentazione delle domande - termini - contenuti - modalita' Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, compilate secondo lo schema allegato A dovranno essere redatte in carta semplice e spedite al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Divisione Prima - via Carcani n. 61 - 00153 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Nel caso in cui le domande vengano presentate a mano, queste dovranno essere consegnate all'Ufficio Corrispondenza del Ministero - Viale Trastevere 76/A - Roma. In tal caso la data di arrivo e' stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall'Ufficio Corrispondenza stesso, che rilascia la relativa ricevuta. Non si terra' conto delle domande non firmate. Considerato che la mancanza di una sola delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti non consente all'amministrazione di valutare pienamente il possesso dei requisiti medesimi da parte dei candidati, e' fatto obbligo agli stessi dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita' ed a pena di esclusione: 1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 2) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 3) di essere idonei al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale si concorre; 4) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 5) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 6) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare la condanna riportata, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti; 7) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico; 9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I candidati dovranno inoltre dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede di servizio assegnata e a permanervi per un periodo non inferiore a sette anni. Gli stessi dovranno, altresi', dichiarare il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina o quelli di preferenza a parita' di punteggio previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'allegato B. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della legge medesima. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sara' ritenuta valida. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.