Art. 4.

    Presentazione delle domande - termini - contenuti - modalita'

    Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1,
compilate  secondo  lo  schema  allegato A dovranno essere redatte in
carta  semplice  e  spedite  al Ministero della Pubblica Istruzione -
Direzione   Generale   del  Personale  e  degli  Affari  Generali  ed
Amministrativi  -  Divisione Prima - via Carcani n. 61 - 00153 Roma -
entro  il  termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
della  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana.  Si  considerano prodotte in tempo utile
anche   le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante.
    Nel  caso  in  cui  le  domande vengano presentate a mano, queste
dovranno essere consegnate all'Ufficio Corrispondenza del Ministero -
Viale  Trastevere  76/A  -  Roma.  In  tal  caso la data di arrivo e'
stabilita   dal  timbro  a  data  apposto  su  di  esse  dall'Ufficio
Corrispondenza stesso, che rilascia la relativa ricevuta.
    Non si terra' conto delle domande non firmate.
    Considerato  che  la  mancanza  di  una  sola delle dichiarazioni
relative   al   possesso   dei   requisiti   richiesti  non  consente
all'amministrazione  di valutare pienamente il possesso dei requisiti
medesimi  da  parte  dei  candidati,  e'  fatto  obbligo  agli stessi
dichiarare  nella domanda, sotto la propria responsabilita' ed a pena
di esclusione:
      1) cognome  e nome (scritti in carattere stampatello qualora la
domanda non sia dattiloscritta), luogo e data di nascita, domicilio e
recapito  presso  il  quale  il candidato desidera siano trasmesse le
eventuali    comunicazioni    con    l'impegno   di   far   conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
      2) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione
dell'Universita'  che  lo  ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
      3) di  essere  idonei al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego al quale si concorre;
      4) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      5) il  godimento  dei  diritti  politici, con l'indicazione del
Comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
      6) di  non  aver  mai  riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare la condanna
riportata,  la  data  di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa  (da  indicare  anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
      7) di  essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva;
      8) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego pubblico;
      9) di  non  essere  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso   pubbliche   amministrazioni  per  persistente  insufficiente
rendimento,  ovvero  di non essere stati dichiarati decaduti da altro
impiego  statale  ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n. 3,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    I  candidati  dovranno  inoltre  dichiarare  di essere disposti a
raggiungere  la  sede  di  servizio  assegnata  e a permanervi per un
periodo non inferiore a sette anni.
    Gli   stessi   dovranno,  altresi',  dichiarare  il  possesso  di
eventuali  titoli  che  danno  diritto alla precedenza nella nomina o
quelli  di preferenza a parita' di punteggio previsti dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni di cui all'allegato B.
    I  candidati  portatori  di  handicap, ai sensi dell'art. 3 della
legge  5 febbraio  1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione  al  concorso  i  benefici previsti dall'art. 20 della
legge medesima.
    La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
    La  dichiarazione  generica  di  essere  in  possesso  di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
    Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403  le  dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione  hanno  valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    Ai  sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994  l'Amministrazione  non assume alcuna responsabilita' per
la  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del  recapito  da  parte  del candidato, dalla mancata oppure tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.