Art. 5. Termini per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle operazioni del concorso, al quale pertanto i candidati vengono ammessi con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l'esclusione dal concorso stesso con motivato provvedimento emanato dal Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi, per difetto dei requisiti prescritti e/o inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per l'inoltro della domanda stessa oltre il termine prescritto dal precedente art. 4.