Art. 5.

   Termini per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso

    I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    Resta  ferma  la  facolta'  dell'amministrazione  di disporre, in
qualsiasi   momento,  anche  successivamente  all'espletamento  delle
operazioni  del  concorso,  al  quale  pertanto  i  candidati vengono
ammessi  con  riserva  dell'accertamento  del  possesso dei requisiti
prescritti,   l'esclusione   dal   concorso   stesso   con   motivato
provvedimento  emanato  dal  Direttore Generale del Personale e degli
Affari   Generali   ed  Amministrativi,  per  difetto  dei  requisiti
prescritti  e/o  inosservanza  delle disposizioni relative all'esatta
compilazione  della  domanda  di  ammissione  e/o per l'inoltro della
domanda stessa oltre il termine prescritto dal precedente art. 4.