Art. 6. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso verra' nominata dal Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi con successivo provvedimento secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto legislativo n. 80/1998. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.