Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La  Commissione  esaminatrice  del  concorso  verra' nominata dal
Direttore   Generale   del  Personale  e  degli  Affari  Generali  ed
Amministrativi  con  successivo provvedimento secondo le disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto legislativo n. 80/1998.
    Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.