Art. 8.

                   Graduatoria generale di merito

    La  Commissione esaminatrice del concorso formera' la graduatoria
generale  di  merito  secondo  l'ordine  decrescente  della votazione
complessiva  conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma
della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e del voto
conseguito  nel  colloquio  ed  elenchera'  in  ordine  alfabetico  i
candidati che si troveranno a parita' di punteggio.