Art. 9. Approvazione degli atti Con decreto del Direttore Generale del Personale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva, sara' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per le eventuali impugnative. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.