Art. 9.

                       Approvazione degli atti

    Con  decreto  del  Direttore Generale del Personale, tenuto conto
delle  norme  che  danno titolo alla preferenza o alla riserva, sara'
approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso
dei  requisiti  per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale
di merito e quella dei vincitori del concorso.
    Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione  di tale avviso decorre il termine
utile per le eventuali impugnative.
    Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine   di   ventiquattro   mesi   dalla   data  della  sopracitata
pubblicazione.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.