Art. 2. Le borse di studio sono conferite mediante selezione per titoli e colloquio su base nazionale e sono suddivise tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con preferenza per le regioni e le province con minore attivita' di prelievo. I requisiti di ammissione ed i criteri e le modalita' di assegnazione delle borse di studio sono stabiliti dal bando di concorso. Art. 3. L'onere delle spese di formazione di cui al presente decreto, di complessive lire 873 milioni, sara' a carico, in conto residui, del capitolo n. 1557, U.P.B. - Assistenza sanitaria di competenza statale dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2000 Il Ministro: Bindi