Art. 2.
    Le borse di studio sono conferite mediante selezione per titoli e
colloquio  su  base  nazionale  e  sono suddivise tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano con preferenza per le regioni e
le  province  con  minore  attivita'  di  prelievo.  I  requisiti  di
ammissione ed i criteri e le modalita' di assegnazione delle borse di
studio sono stabiliti dal bando di concorso.

                               Art. 3.

    L'onere  delle spese di formazione di cui al presente decreto, di
complessive  lire  873 milioni, sara' a carico, in conto residui, del
capitolo n. 1557, U.P.B. - Assistenza sanitaria di competenza statale
dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio
finanziario 2000.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: Bindi