Art. 5.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati   sono   ammessi   ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve  optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata  entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
della vincita.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori, prima dell'inizio del corso,
subentrano   altri  candidati  collocati  in  posizione  utile  nella
graduatoria.
    I  cittadini  stranieri  extracomunitari non titolari di borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  stesse  modalita'  dei
cittadini comunitari.