Art. 5. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita. In caso di rinuncia dei vincitori, prima dell'inizio del corso, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini comunitari.