Art. 7. Borse di studio Gli ammessi ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. L'importo lordo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2000, e' pari al 12,5% di cui il 4,2% a carico del beneficiario della borsa di studio. L'importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero. La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia. Chi ha gia' usufruito di una borsa di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. Per l'anno 2000 non e' previsto il pagamento di contributi per la frequenza ai corsi.