Art. 7.

                           Borse di studio

    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
    L'importo lordo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000
ed  e'  assoggettato  al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata  che,  per  l'anno  2000,  e' pari al 12,5% di cui il 4,2% a
carico del beneficiario della borsa di studio.
    L'importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali periodi
di soggiorno all'estero.
    La  borsa  di  studio  e'  erogata  in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a  percepire  la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa  di  dottorato  non puo'
usufruirne una seconda volta.
    Per l'anno 2000 non e' previsto il pagamento di contributi per la
frequenza ai corsi.