Art. 8.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi

    Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
a  tempo  pieno  i corsi e di compiere continuativamente attivita' di
studio  e di ricerca, secondo le modalita' stabilite dal collegio dei
docenti.
    Gli  iscritti  possono  essere  impegnati,  senza  oneri  per  il
bilancio   dell'ateneo,   in   attivita'   didattiche  sussidiarie  o
integrative approvate dal collegio dei docenti.
    Nel   caso   di   impedimenti  giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva),  il  dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza
ai  corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e
prolungamento del periodo di formazione.