Art. 8. Frequenza e obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti. Gli iscritti possono essere impegnati, senza oneri per il bilancio dell'ateneo, in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.