Art. 7. Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, al Settore concorsi dell'Universita' degli studi di Roma Tre, via Ostiense n. 169, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva; preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Le categorie dei cittadini che hanno diritto di preferenza a parita' di merito sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ed ex combattenti; 11) i figli dei mutilati ed invalidi per fallo di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non risposati dei caduti in guerra per fatto di guerra; 15) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo ai figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'; Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e della votazione conseguita nella prova orale. Verra' dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal presente articolo. La graduatoria del vincitore sara' successivamente affissa all'albo della divisione del personale. Di tale affissione si dara' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla pubblicazione del predetto avviso all'albo della divisione del personale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.