Art. 4. Dichiarazione da formulare nella domanda Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l'esclusione dal concorso, sotto la propria personale responsabilita': a) cognome e nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico; f) il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente bando; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) la conoscenza della lingua inglese; i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. k) di avere l'idoneita' fisica all'impiego; l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni; Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1). I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell'autorita' competente, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda. Art. 5 Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ai sensi dell'ordinanza per il reclutamento del personale amministrativo tecnico ausiliare bibliotecario approvata nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo le prove scritte e prima della valutazione delle stesse la commissione procedera' alla valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti al concorso riservato, Ai titoli e' riservato un punteggio complessivo non superiore a 10/30. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. Sono valutabili i titoli di studio per l'accesso al profilo professionale messo a concorso, nonche' le anzianita' di servizio prestate presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestai di qualificazioni rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Per le modalita' di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e nell'ordinanza sopra citata.