Art. 4.

              Dichiarazione da formulare nella domanda

    Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio  1957, n. 686, nella domanda di ammissione, di cui si allega
schema  esemplificativo,  gli  aspiranti  dovranno  dichiarare,  pena
l'esclusione    dal    concorso,    sotto    la   propria   personale
responsabilita':
      a) cognome e nome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
      d) il  comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      e) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non avere
procedimenti  penali  pendenti  a  proprio carico ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia,
indulto  o  perdono  giudiziale)  ed i procedimenti penali pendenti a
proprio carico;
      f) il  possesso  del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del
presente bando;
      g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h) la conoscenza della lingua inglese;
      i) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
      j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione  per  persistente  ed  insufficiente
rendimento  e  non  essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  lettera d), del testo unico degli
impiegati  civili  dello  Stato  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
      k) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      l) l'indirizzo   dove   si  desidera  che  vengano  inviate  le
eventuali comunicazioni;
    Ai  sensi  della  legge 23 agosto 1988, n. 370, non sono soggetti
all'imposta di bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai
sensi  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita
richiesta   in  relazione  al  proprio  handicap  riguardo  l'ausilio
necessario,  nonche'  l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
    Gli  interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (allegato 1).
    I   concorrenti   sono   ammessi   al   concorso  con  riserva  e
l'amministrazione   puo'   disporre   in   qualsiasi   momento,   con
provvedimento  motivato  dell'autorita'  competente, l'esclusione dal
concorso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti.  I  requisiti per
l'ammissione  al  concorso  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.

                               Art. 5


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  e  composta ai sensi
dell'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487  e  ai  sensi  dell'ordinanza  per  il reclutamento del
personale  amministrativo  tecnico  ausiliare bibliotecario approvata
nella  seduta del Consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Dopo  le  prove scritte e prima della valutazione delle stesse la
commissione  procedera'  alla  valutazione  dei titoli presentati dai
candidati  partecipanti al concorso riservato, Ai titoli e' riservato
un  punteggio  complessivo  non superiore a 10/30. Il risultato della
valutazione  dei  titoli  sara'  reso  noto  agli  interessati  prima
dell'effettuazione delle prove orali.
    Sono  valutabili  i  titoli  di  studio  per l'accesso al profilo
professionale  messo  a  concorso,  nonche' le anzianita' di servizio
prestate  presso  le  Universita' e le pubbliche amministrazioni, gli
incarichi  svolti  nell'ambito  di  detti  rapporti, le pubblicazioni
scientifiche,  gli attestai di qualificazioni rilasciati a seguito di
frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale  organizzati dalle
pubbliche amministrazioni.
    Per  le  modalita'  di  espletamento del concorso si osservano in
quanto   applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487 e nell'ordinanza
sopra citata.